Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la
pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna
colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di
eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non
superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta
sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice
penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo
unico.